INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e  l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

 

COGNOME: Serafin

NOME: Alberto

NUMERO ISCRIZIONE NEL R.U.I.: A000186734

Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa (di seguito “Intermediario”) della Società Agente Esedra Srl, iscritta al R.U.I. con il numero A000588035, (di seguito “Società Agente”)

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

 

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce per conto di più Imprese; con riferimento al contratto distribuito, l’Impresa rappresentata è la Società Reale Mutua di Assicurazioni.

 

SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell’Intermediario, non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.

b) Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

 

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell’art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti.

 

Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Settore I: autovetture (esclusi autotassametri) 10,32 %

Settore II: autotassametri 7,94 %

Settore III: autobus 7,94 %

Settore IV: autocarri e motocarri 7,94 %

Settore V: motoveicoli e ciclomotori 7,94 %

Settore VI: macchine operatrici e carrelli 7,94 %

Settore VII: macchine agricole 7,94 %

Settore VIII: natanti ad uso privato 7,94 %

Settore IX: natanti ad uso pubblico 7,94 %

 

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l’applicazione dei Tributi Erariali con un’aliquota pari al 12,50%.

Le modifiche delle imposte sull’assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. “federalismo fiscale”), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.

In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

 

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all’Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario e della Società Agente stessi.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.